|
|
|

L `H A S T A, nella parola e nella cosa, ha una notevole importanza simbolica nella vita civile e politica di Roma antica. Ogni volta che si effettuava una pubblica vendita in cui entrasse l`interesse dello Stato, si trattasse di bottino di guerra o di prigionieri, o di beni di cittadini proscritti e così via, prima di procedere alle operazioni di vendita su piantava un`asta nel suolo (vendere, venire sub asta) volendosi forse con ciò sancire l`autorità dello stato nella vendita e nell`acquisto. Perciò il giurista Gaio definisce l`asta signum quoddam iusti dominii. L`uso della medesima espressione per la vendita all`incanto (in quantum "fino a quanto?") è propria del nostro linguaggio comune. La vendita era compiuta in favore del maggiore offerente e costituiva uno dei modi di diritto pubblico per l`acquisto della proprietà. Ugualmente si seguì il sistema dell`incanto nelle forme successive attraverso le quali si svolse l`esecuzione contro il debitore insolvente (bonorum venditio e bonorum distractio) e inoltre nell`aggiudicazione degli appalti per la riscossione delle imposte e per l`esecuzione delle opere pubbliche. Nel Medioevo l`incanto ebbe scarsissima applicazione. Nell`esecuzione forzata germanica prevalse il sistema della consegna immediata della cosa (datio in solutum), né si può dire con sicurezza se e come avvenisse la conversione in danaro della cosa pignorata a favore del creditore. Ritornati in vigore i principi romani, negli statuti più progrediti s`incominciò di nuovo ad ammettere la vendita ai pubblici incanti dei beni del debitore. Il procedimento degli incanti nella legislazione italiana è richiesto per l`esecuzione forzata contro il debitore, per la vendita dei beni dei minori e di quelli ereditari e comuni, per la vendita coattiva per in esecuzione della compravendita commerciale, per i contratti dello Stato, dei comuni e delle provincie, per l`appalto delle esattorie comunali, e per parecchi altri casi previsti dal codice di procedura civile, dal codice civile, dal codice di commercio e da leggi speciali.
Si procedeva così …
Nell`esecuzione immobiliare l`incanto veniva annunziato dal bando. Il bando doveva essere stampato e viene quindi notificato e pubblicato secondo le prescrizioni dell`art. 668 c.p.c. La vendita era tenuta dal cancelliere sull`istanza del creditore. L`incanto veniva attuato col sistema della candela vergine. Se dopo l`accensione e l`estinzione di tre candele che avevano una durata ciascuna di un minuto non veniva fatta alcun offerta, era dichiarato compratore, per il prezzo portato dal bando, colui che aveva fatto l`offerta del prezzo secondo l`art. 663. Quando l`incanto veniva aperto sul prezzo di stima e non vi erano state fatte offerte, esso si rinnovava con successivi ribassi del prezzo di stima di un decimo. Nei quindici giorni successivi alla vendita era ammesso l`aumento di un sesto da parte di coloro che avevano compiuto i depositi indicati nell`art. 672. In questo caso si procedeva ad un nuovo incanto, e se in questo non vi era un`offerta maggiore, era dichiarato compratore colui che aveva fatto l`aumento (art. 682). La procedura dell`incanto era chiusa con la sentenza di vendita. (art. 683).
|
|
|
|