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 L`asta giudiziaria è una vendita che tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della richiesta del creditore in virtù di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile (le sentenze e titoli giudiziari, le cambiali ed altri titoli di credito, gli atti ricevuti da notaio e da altro pubblico ufficiale). Le aste giudiziarie sono disciplinate dagli art. e seguenti c.p.c., quando fissate direttamente dal giudice dell`esecuzione, si tengono in Tribunale (art. 26 c.p.c.) presso l`ufficio del giudice che le ha disposte. Quando le operazioni di vendita sono delegate ad un notaio (legge m. 302/98 del 03/08/1998) si tengono presso lo studio notarile o altro luogo indicato nei singoli annunci. Gli immobili sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Le modalità di vendita giudiziaria di un bene sono:
- vendita con incanto: la vendita si svolge in pubblica udienza con offerte successive in aumento. L’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente se sono trascorsi tre minuti dalla sua offerta senza che ne sia seguita un’altra di importo maggiore. Tale aggiudicazione non è però definitiva giacché, entro 10 giorni, è possibile, da parte di chicchessia, effettuare l’aumento del sesto ovvero offrire un sesto in più dell’ultima offerta.
- vendita senza incanto: E’ la vendita al maggior offerente prevista dagli artt. 570-575 c.p.c. Se l’offerta è una sola e supera di almeno un quarto il valore dell’immobile, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e i creditori iscritti non intervenuti, può far luogo alla vendita senza incanto quando ritiene che non vi sia seria probabilità di migliorare il prezzo con la vendita all’incanto; se l’offerta non supera detto limite è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere. Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione convoca gli offerenti e li invita ad una gara sull’offerta più alta; se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto.
La scelta del sistema di vendita spetta al Giudice ed è contenuta nell`ordinanza di vendita insieme all`eventuale suddivisione dei beni in uno o più lotti, il prezzo base determinato ex art. 568 c.p.c, il giorno e l`ora dell`incanto, l`ammontare della cauzione ed il termine entro cui deve essere presentata, la misura minima dell`aumento da apporsi alle offerte, e il termine, non superiore a 60 gg dall`aggiudicazione, entro il quale il saldo prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito (art. c.p.c.)
 Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali quali l`imposta di registro o l`IVA se dovuta, con le agevolazioni di legge (prima casa, coltivatore diretto, ecc.) e le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la voltura catastale e la voltura presso la conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel caso di delega al Notaio la vendita è gravata da oneri notarili approvati con decreto 25 maggio 1999 n. 313.
 Per gli immobili occupati dai debitori o da altri soggetti privi di titolo opponibile alla procedura esecutiva, il decreto di trasferimento, che è un vero e proprio atto di compravendita, costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio degli immobili, che potrà essere richiesto all`ufficiale giudiziario al di fuori delle ordinarie procedure previste per gli sfratti.
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